Negli scambi tra paesi della UE, è prevista la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Gli scambi di merce tra paesi UE sono considerati “operazioni intracomunitarie” se sono presenti i seguenti tre requisiti:
- soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione IVA (valido nel sistema VIES);
- oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso;
- territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro.
Gli scambi sono di:
- acquisto intracomunitario: l’operazione è soggetta ad IVA nello Stato di destinazione del bene; l’acquirente riceve la fattura senza addebito dell’IVA e liquida l’imposta, con l’aliquota vigente, contabilizzandola (art. 38 Legge 427/93);
- cessione intracomunitaria: l’operazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene; il cedente emette la fattura senza addebito di IVA (art. 41 Legge 427/93); Invio/trasferimento di beni in regime di call off stock
Questi scambi vanno riepilogati negli elenchi INTRA.
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni e/o servizi comunitari con i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri.
Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d’imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Tali elenchi possono essere presentati e sottoscritti direttamente dall’interessato o da un suo delegato.
l gruppo Battaglino è naturalmente in grado, anche in questo ambito, di fornire tutta l’assistenza e la competenza necessaria, sia dal punto di vista di mera consulenza che di periodico invio delle dichiarazioni Intra.