Il reato di contrabbando, quale definito dagli articoli dal 282 al 291 del TULD, è stato recentemente oggetto di una ulteriore profonda revisione per effetto del D. Lgs. N. 8 del 15/10/2016, in vigore dal 6 febbraio u.s., avente lo scopo di depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria.
In materia doganale però, sovrapponendosi alle precedenti modifiche, e in particolare alle norme depenalizzatrici introdotte dal D. Lgs. N. 507/1999, ha sortito un effetto a dir poco devastante che ha determinato una mostruosa proliferazione di differenti ipotesi di contrabbando. L’effetto finale è un sistema sanzionatorio estremamente complicato, irragionevole e discriminatorio, con evidenti profili di incostituzionalità. Assai punitivo per le ipotesi di minore gravità e poco dissuasivo verso quei comportamenti che potrebbero potenzialmente produrre un grave danno sociale. Numerose poi sono le difficoltà interpretative sia sul piano sostanziale che procedurale, tra le quali dovranno districarsi l’A.G., l’Amministrazione doganale e gli operatori economici.
Il provvedimento in questione, espresso in maniera tecnicamente inadeguata, è stato evidentemente frutto di frettolose scelte, dirette al solo fine di rispondere ad esigenze politico-giudiziarie, come con molta competenza e profondità di analisi ha dimostrato il lungo articolo apparso sul n. 2/2016 della rivista “Il Doganalista”.