La vicenda oggetto della recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova, 16 settembre 2021, n. 695, trae origine da un provvedimento impositivo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Ufficio delle dogane di Genova 2, con il quale quest’ultimo ha disconosciuto il valore dichiarato all’atto dell’importazione di ombrelli, rideterminando i valori imponibili dichiarati dall’importatore.
In particolare, la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello del contribuente, ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, affermando che “nel caso di fondati dubbi da parte dell’Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiarato e l’importo totale pagato o da pagare ex art. 29 c.d.c. la medesima Amministrazione – dopo la richiesta di informazioni complementari – e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi, in ossequio della specifica garanzia procedurale di cui all’art. 181 bis, par 2, Reg. Ce 2454 del 1993 – è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico di aver applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 c.d.c. secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dar conto delle ragioni per cui il rispetto di detto ordine previsto dal c.d.c. non sia stato possibile (Cass., n. 2215/2019)”.
I giudici di appello hanno concluso riformando la sentenza impugnata, in quanto “1) non risulta censurato dai primi giudici l’operato della Dogana che non ha adottato il primo tra i criteri alternativi sussidiari, ossia il valore di transazione di merci identiche di cui all’art. 30, lett. a) c.d.c. illegittimamente utilizzando, senza darne adeguato conto, l’ultimo criterio, ossia quello del valore calcolato previsto dall’art. 30, lett. d) c.d.c. “saltando” i criteri intermedi; 2) non risulta ulteriormente censurato che la Dogana ha rideterminato il valore delle merci in argomento (ombrelli) operando un confronto tra il prezzo dichiarato dall’importatore e il valore ricostruito sulla base di elementi non equiparabili alla fattispecie concreta”.
La recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova è in linea con l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (Cass., 13 novembre 2020, n. 25724; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2214; Cass., 23 gennaio 2019, n. 1787; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1114) che vincola la Dogana a rispettare rigorosamente l’ordine dei criteri per la rideterminazione del valore doganale della merce, previsti anche dal Reg. 952 del 2013 (Codice doganale dell’Unione) che ha sostituito il Codice doganale comunitario.